Al via l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”

Luglio 2017

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Si tratta di un provvedimento che vuole valorizzazione i prodotti e l’attività degli imprenditori nelle zone montane, non solo economico, ma sociale e di tenuta del territorio.

Cosa prevede il decreto

Prodotti di origine animale
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:
– ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati
– derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
– derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

Ingredienti utilizzati
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

Impianti di trasformazione
In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

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