Il servizio della piscina è tra le attività accessorie all’ospitalità e alla ristorazione svolte in agriturismo e, in nessun caso, è possibile far pagare un biglietto di ingresso per usufruirne. La piscina, quindi, può essere utilizzata solo da persone che siano ospiti della struttura o clienti del ristorante agrituristico
La materia è regolamentata dalle norme stabilite dall’accordo Stato-Regioni del 2003 sia nei requisiti strutturali che in quelli igienici dell’acqua in vasca e dei sistemi di trattamento.
Nella gestione igienica e per la prevenzione degli infortuni è obbligatorio predisporre delle procedure di autocontrollo con sistema Haccp. Per superfici non superiori ai 100 mq e profondità non superiori ai 140 cm, non è necessaria la presenza continuativa di un bagnino in possesso di attestato professionale, ma è sufficiente la presenza di un operatore/responsabile che abbia effettuato il corso di primo soccorso. È sempre necessario, invece, prevedere la disponibilità di servizi igienici, spogliatoi e docce.
L’attivazione di una piscina è soggetta a concessione edilizia ed inizio attività, con comunicazione al comune dove è presente la struttura agrituristica.
Per quanto riguarda i centri benessere, rivolti ai soli fruitori dell’attività ricettiva, è necessario porre attenzione alle attrezzature e servizi offerti, poiché questi potranno essere esercitati solamente in presenza di estetista diplomata con la quale dovrà essere stipulato apposito contratto di collaborazione professionale. Violazioni specifiche sono previste per l’esercizio abusivo dell’attività di estetista anche per la sola detenzione di attrezzature professionali non consentite.
Anche per le piscine ci si dovrà dotare di un piano di prevenzione e depurazione delle acque con particolare riferimento per la legionellosi (legionella pneumophila) anch’esso da gestirsi con sistema Haccp. La delibera regionale n. 1092 del 18 luglio 2005 prende poi in esame le disposizioni per le piscine private, con accesso pubblico, delle attività turistiche, hotel, camping, villaggi e agrituristiche.
In queste non sono incluse le piscine termali per le quali è prevista una regolamentazione a parte.
La disciplina evidenzia molti aspetti della gestione delle piscine tra cui l’introduzione del ruolo di responsabile della piscina e di responsabile degli impianti tecnologici che possono coincidere con il titolare che ne è comunque responsabile; l’assistente dei bagnanti può non essere obbligatorio nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della stessa struttura, purché in presenza di una vasca inferiore a 100 mq di estensione e con profondità inferiore a 140 centimetri con almeno due lati liberi da ostacoli.
Inoltre, deve essere prevista una vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata, deve essere presente il preposto addetto agli interventi di pronto soccorso e questo deve essere sempre disponibile quando la piscina è in funzione.
Infine, ogni piscina deve disporre di un piano di autocontrollo che assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta, nel caso sia necessario, interventi correttivi rapidi ed efficaci.