Voucher: poche novità per il settore agricolo

Giugno 2016

DALLA REDAZIONE – Il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune disposizioni integrative e correttive relativamente al lavoro accessorio.

Le modifiche introdotte dal decreto riguardano il settore agricolo in due modi: estendendo per gli imprenditori agricoli i limiti reddituali previgenti e prevedendo per essi una diversa e più congrua tempistica, rispetto a quella prevista per tutti gli altri settori, per la comunicazione preventiva. Non c’è stato quindi un cambiamento profondo, che riguarda invece gli altri settori produttivi.

Il Decreto correttivo ha escluso il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori di tutti gli altri settori (2.000 euro); la motivazione sta nel fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto a limiti: è utilizzabile per le attività lavorative di natura occasionale, rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, e per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.

La seconda modifica vuole garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro accessorio. Per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Invece, i committenti imprenditori agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, ciò per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere prima la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare, a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori meteorologici.

Ricordiamo che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400, per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

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